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Il Tribunale di Milano non accoglie l’istanza di proroga di trattenimento nel CPR di Milano: non è offerta alcuna specifica assistenza per la salute psicofisica

Con il provvedimento del 27/01/2023, il Tribunale di Milano decideva di non accogliere l’istanza di proroga di trattenimento della questura di Milano per un cittadino tunisino, richiedente asilo, trattenuto nel Centro per Rimpatri di Milano dall’ agosto 2022, in attesa dell’esito del ricorso giurisdizionale, presentato per il riconoscimento della protezione internazionale,  davanti al Tribunale di Milano a settembre 2022

Nel provvedimento, il Tribunale, in via preliminare, dava atto che già  dal verbale della precedente udienza di proroga, 21.12.2022,  risultava che il cittadino tunisino era sottoposto alla terapia farmacologica della paroxetina e xanax ,che  il trattenuto alle udienze aveva sempre lamentato un malessere psicofico e che dalla cartella clinica , depositata dalla difesa all’ udienza, emergeva che il trattenuto all’ interno del centro per rimpatri aveva  più volte avuto attacchi di panico.

Alla luce di tali considerazioni , il Tribunale decideva per la non proroga del trattenimento , ritenuto che la prosecuzione del trattenimento avrebbe comportato una compromissione incrementale della salute psicofisica, per il sostegno della quale all’ interno del centro per rimpatri non era  offerta alcuna specifica assistenza, al di fuori della terapia farmacologica.

La pronuncia è di particolare interesse confermando le criticità dell’ assistenza sanitaria all’ interno dei centri  per rimpatri, ove, è per lo più assente un’ assistenza specialistica, come denunciato da  varie associazioni del settore, tra le quali il NAGA, oltre  che rilevato dall’Autorità garante delle persone private della libertà, che nel rapporto 2019-2020 scriveva: “  Il monitoraggio del diritto fondamentale alla salute in un luogo di privazione della libertà personale implica attenzione rigorosa a una varietà di aspetti che riguardano l’accertamento delle condizioni di salute al
momento dell’ingresso, il rilevamento dell’eventuale stato di tossicodipendenza, l’organizzazione e l’adeguatezza dell’assistenza sanitaria fornita, i requisiti materiali della struttura sotto il profilo igienico- sanitario e di sicurezza, le condizioni ambientali e un regime detentivo che garantiscano una quotidianità dignitosa e pienamente umana, la qualità della vita intramuraria.
 Tutti questi elementi nell’ambito della detenzione amministrativa presentano una serie di gravi criticità che rischiano di determinare un impatto estremamente rilevante sui diritti umani dei cittadini stranieri trattenuti.”.

A parere dell’avv. Anna Moretti, il Tribunale poteva giungere alla conclusione di non proroga, anche, grazie al  supporto della cartella clinica, cd. scheda sanitaria, attestante gli attacchi di panico del trattenuto, che nel caso di specie il gestore consegnava alla difesa solo il 19/01/2023, rimanendo inevase le richieste di novembre e dicembre 2022, nonostante,  l’ art. 3, sesto comma, del Regolamento cpr di maggio 2022, preveda espressamente che una copia della scheda sanitaria sia rilasciata allo straniero su sua richiesta durante la permanenza nel Centro.

Per il futuro si auspica che l’ Autorità giudiziaria, chiamata a decidere per la convalida e la proroga del trattenimento,  decida sempre per il rigetto dell’ istanza della questura in mancanza dell’ inserimento del fascicolo sanitario nel fascicolo di causa , previsto dall’ art. 3, settimo comma, del Reg. C.P.R..

Leggi il decreto a questo link

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