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La Corte D’Appello di Milano conferma la condanna della Regione per discriminazione sulla vicenda delle case popolari

Respinto il ricorso in appello della Regione sulla questione dei “documenti aggiuntivi” richiesti alle persone straniere per accedere alle case popolari.

La Corte d’Appello di Milano (presidente  Pizzi, estensore  Giobellina) con una sentenza depositata il 9 marzo scorso ha respinto il ricorso con il quale la Regione aveva cercato di capovolgere la precedente decisione del Tribunale in materia di accesso degli stranieri alle case popolari: Il Tribunale aveva anche sollevato la questione di costituzionalità del requisito di cinque anni di residenza o lavoro nella Regione, rispetto al quale la Corte Costituzionale, con sentenza n. 44/2020 aveva dichiarato la incostituzionalità della norma che dunque oggi non è più in vigore.

Il Tribunale aveva poi anche ordinato di modificare il Regolamento regionale, ammettendo alle graduatorie i cittadini extra UE sulla base della medesima documentazione richiesta ai cittadini italiani (cioè l’ISEE)  senza richiedere ulteriori documenti, spesso impossibili da reperire, che dimostrassero l’assenza di proprietà nel paese di origine.  Infine, per quanto riguarda i titolari di protezione (non solo i rifugiati, ma anche i titolari di protezione speciale) il Tribunale aveva ordinato di cancellare la disposizione che imponeva come requisito l’assenza di una casa nel paese di origine; ciò sulla base della considerazione che il rifugiato, se anche fosse titolare di una casa, non potrebbe certo utilizzarla rientrando in Patria.

La Regione aveva adottato su questi punti  delibere provvisorie in attesa della decisione dell’appello preannunciando di voler ricercare “altre soluzioni non discriminatorie” diverse da quelle indicate dal giudice.

Ora è arrivata la sentenza di appello che respinge tutte le tesi della Regione e conferma la decisione di primo grado.

A questo punto la Regione dovrà abbandonare ogni soluzione provvisoria e mettere mano al Regolamento, modificando definitivamente le norme secondo le indicazioni del Giudice.

ASGI – Associazione Studi Giuridici Immigrazione

Naga ODV

CGIL Lombardia


La sentenza

Foto di Sora Shimazaki

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