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Il Naga si racconta – Cabiria

Cabiria

Lo sguardo di Cabiria sul lavoro sessuale, come unità di strada all’interno del NAGA, si snoda attraverso i dati rappresentativi dell’attività svolta: 611 è il numero di contatti registrati nel corso del 2025 durante le uscite, con 103 persone incontrate. A livello di provenienza la percentuale maggiore è costituita da Stati dell’America meridionale quali Brasile, Perù, Paraguay, Ecuador, Venezuela e Colombia, e dell’Unione Europea quali Romania ed Italia. In via residuale, l’Africa è rappresentata dall’Egitto. Il 90% delle persone incontrate sono donne trans, il 2% donne cis e l’8% persone cross dresser.

Donne TRANS: 93 (90%)
Perù (42%)
Brasile (31%)
Paraguay (9%)
Ecuador (2%)
Colombia (2%)
Venezuela (1%)
Non sappiamo (13%)
Donne CIS: 2 (2%)
Romania (50%)
Colombia (50%)
Persone CROSS DRESSER: 8 (8%)
Brasile (50%)
Egitto (12.5%)
Italia (25%)
Perù (12.5%)

Questi dati sono un manifesto: dimostrano come le persone con le quali siamo entrate in contatto sono delle soggettività discriminate sotto differenti profili fra di loro connessi all’interno dell’attuale contesto sociale, economico e politico. La razzializzazione, il mancato riconoscimento ufficiale della professione di sex worker, l’indotta difficoltà abitativa, la discriminazione sessuale e di genere, lo stigma e il godimento iniquo o assente di diritti fondamentali della persona umana quale, per esempio, quello alla salute sono forze centrifughe che respingono queste persone sempre più ai margini della società e con una spinta sempre più violenta col passare del tempo.

96.99.92. Sono queste, invece, le cifre attraverso cui l’Italia ha posto il suo sguardo sul sex work, inserendo l’attività in un perimetro fiscale ufficiale. L’introduzione del codice ATECO per “Servizi di incontro ed eventi simili”, in seguito all’aggiornamento della classificazione 2025, comprende al proprio interno le seguenti prestazioni: attività di accompagnatori e accompagnatrici (escort), agenzie di incontro, agenzie matrimoniali, agenzie di speed dating, organizzazione di eventi di incontro tra adulti e servizi di fornitura o organizzazione di incontri personali.

L’inquadramento fiscale, così delineato, del sex work in Italia non è supportato da un solido e esauriente perimetro di legalità verso la professione: la norma di riferimento è racchiusa nella Legge 75/1958, c.d. Legge Merlin dal nome della sua prima firmataria e promotrice. Il testo normativo, rimasto fondamentalmente immutato dalla sua approvazione, ha disposto in via principale la chiusura delle case di tolleranza, con divieto di bordelli pubblici e privati, e l’introduzione dei reati di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione. L’approccio legislativo è di tipo abolizionista, con il lavoro sessuale che non viene classificato come reato ma risulta privo di una specifica regolamentazione: questa circostanza agisce indirettamente come un fattore di repressione, comprimendo i diritti civili delle persone sex worker. Inoltre, per le persone straniere, l’esercizio dell’attività non costituisce valido motivo per il rilascio del permesso di soggiorno lavorativo potendo, invece, essere interpretato dalla Questura come motivo di diniego di un permesso di soggiorno di altra specie.

In seguito al clamore destato dall’introduzione dell’inquadramento fiscale in tema di sex work, l’ISTAT ha fornito alcuni chiarimenti: trattasi di attività già precedentemente classificate nel codice ATECO 96.09, vigente dal 2008 al 2024, seppur con una definizione meno esplicita rispetto a quanto delineato dall’aggiornamento 2025. Inoltre, è stato precisato che la classificazione statistica a livello europeo può includere anche delle attività economiche non legali al fine di assicurare la piena comparabilità dei dati fra i Paesi UE indipendentemente dal regime normativo degli stessi. L’inquadramento fiscale dei proventi derivanti da attività di sex work è stato più volte espresso come necessario anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: secondo gli Ermellini, infatti, trattasi di redditi imponibili da dichiarare e assimilabili ai redditi da lavoro autonomo.

Riteniamo che il riconoscimento impostato secondo meri termini economici e di mercato non consenta una piena tutela intersezionale delle persone sex worker coinvolte. Gli approcci legislativi verso il fenomeno del sex work sono molteplici e possono essere raggruppati all’interno di quattro macro-modelli principali: abolizionismo, proibizionismo (o criminalizzazione), regolamentazione (o legalizzazione) e decriminalizzazione. Il modello legislativo di tipo abolizionista, come quello italiano dal 1958 in poi, basato sull’assenza di una precisa disciplina del lavoro sessuale e con la previsione del divieto di sfruttamento dell’attività, determina un accesso alla previdenza sociale difficoltoso. Il godimento dei diritti alle ferie, alla malattia e alla maternità viene impedito. Inoltre, non essendo riconosciuta ufficialmente come una professione, le condizioni di precarietà si manifestano anche sul versante sicurezza: lo svolgimento dell’attività è privo di protezione dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro e nei rapporti con i clienti. Tutti questi fattori di vulnerabilità risultano amplificati nei confronti di chi pratica il sex working in condizioni di ulteriore marginalità: la strada, la transfobia, la feticizzazione, l’eterodeterminata condizione di irregolarità delle persone immigrate e lo stigma fungono da megafono a una sinfonia di discriminazione già di per sé assordante.

Anche l’impostazione legislativa di stampo proibizionista conduce a una drastica riduzione dei diritti e delle tutele riconosciute alle persone lavoratrici sessuali mediante la criminalizzazione di sex worker e clienti: all’interno del modello, infatti, è reato l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento e, secondo alcune specifiche declinazioni, lo è anche l’acquisto delle medesime. Condizione, quest’ultima, che caratterizza la variante neo-proibizionista unitamente all’identificazione come reato di tutte le attività attigue al lavoro sessuale, con una criminalizzazione diretta dei clienti ma non delle persone che svolgono l’attività di sex work. In entrambe le declinazioni, la criminalizzazione riproduce uno schema di diritti e tutele verso le persone sex worker dal perimetro assai ridotto, se non del tutto inesistente. Nel campo del diritto alla salute, valutando le circostanze e le pubblicazioni scientifiche in merito (vedi: https://www.thelancet.com/series/HIV-and-sex-workers), appare chiaramente dimostrato che leggi e politiche di stampo punitivo sono in grado di aumentare il rischio di contagio da HIV: nei casi in cui il lavoro sessuale è criminalizzato la violenza fisica e sessuale sul luogo di lavoro rappresentano uno dei determinanti di maggiore impatto e diffusione in relazione alla contrazione e circolazione dell’HIV tra le persone sex worker.

L’impianto regolamentarista, invece, tratta il lavoro sessuale come una qualsiasi altra occupazione, con le persone lavoratrici sottoposte a controlli sanitari e registrazione per la pratica della professione. L’esecuzione dell’attività è tendenzialmente vietata all’aperto, se non all’interno di specifici spazi riservati essendo, al contrario, ampiamente regolata in ambiente indoor. Pur essendo concepito come una piaga sociale, ideologia assente all’interno del sistema neo-regolamentarista, l’ispirazione alla base è quella per cui il lavoro sessuale debba essere sottratto alle dimensioni della criminalità e della violenza. Tuttavia, nei contesti in cui questo modello è stato adottato la tutela della dignità e dei diritti delle persone sex worker è stata sacrificata innanzi alle tipiche dinamiche di funzionamento insite all’interno di un’economia capitalistica e volte alla trasformazione in mera merce delle persone lavoratrici sessuali.

La decriminalizzazione, con la rimozione delle speciali discipline penalizzanti le persone sex worker e lo svolgimento dell’attività, conduce all’identificazione del lavoro sessuale al pari delle professioni così dette tradizionali, riconoscendone la portata in termini di autonomia professionale con conseguente riduzione del rischio di abusi e violenze. Criminalizzazione e repressione del sex work, delle persone sex worker, dei clienti e di terze parti determinano delle condizioni di lavoro insicure, una maggiore vulnerabilità e la perpetua violazione dei diritti umani. Motivo per cui le persone lavoratrici sessuali, specialmente se migranti, devono affrontare una disparità di trattamento nel tentativo di accesso ai diritti e alla giustizia in assenza di una tutela giuridica.

Le persone sex worker, a partire dal primo convegno sulla prostituzione di New York nel 1971, hanno promosso la propria organizzazione anche nella forma di comitati e collettivi sindacali, cercando di promuovere l’idea per la quale gli aspetti negativi del mercato del sesso non sono attribuibili al suo contenuto particolare ma alle specifiche circostanze all’interno delle quali l’attività viene esercitata. Come Cabiria, riteniamo che solo attraverso un approccio intersezionale – capace di sottrarsi alle logiche patriarcali di oggettificazione e sessualizzazione delle persone che esercitano il lavoro sessuale – e mediante la promozione di un percorso di decriminalizzazione, sia possibile incidere in termini trasformativi nel contesto descritto. Questo percorso deve includere il riconoscimento formale e ufficiale del lavoro sessuale, non limitato a una lettura meramente fiscale o di mercato, ma fondato sul superamento dello stigma sociale, dei processi di razzializzazione e delle discriminazioni basate sul genere e sull’orientamento sessuale. Con il pieno riconoscimento del diritto all’autodeterminazione delle persone sex worker sarebbero così garantiti loro gli strumenti per far emergere le situazioni di sfruttamento e organizzare una risposta collettiva volta all’eliminazione di condizioni di lavoro inaccettabili e di pratiche abusive, preservando al contempo la possibilità di godere pienamente dei diritti fondamentali, quali il diritto alla salute e alla casa.

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