Intervista sul nuovo decreto “sicurezza” a Eugenio Losco, avvocato penalista, esperto nella normativa relativa alla gestione del dissenso e della sicurezza.
Rispetto ai decreti precedentemente emanati dal governo Meloni in materia di “sicurezza”, quali sono gli aspetti di novità del DL Sicurezza 23/2026, della legge di conversione 54/2026 e del DL 55/2026 sui rimpatri volontari assistiti?
Dal momento del suo insediamento nell’autunno 2022 il governo Meloni ha approvato una serie di decreti in materia “sicurezza”: quello sui rave party, il cd. decreto “Cutro” in tema di immigrazione, il decreto “Caivano” sulla violenza giovanile, il pacchetto sicurezza dell’aprile 2025 e il decreto 23/2026. Con gli ultimi due provvedimenti la tematica della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico si lega sempre di più alla gestione del dissenso. Manifestazioni, occupazioni, blocchi stradali e proteste collettive iniziano a essere trattati non soltanto come fenomeni politici o sociali, ma sempre più spesso come questioni di ordine pubblico.
Il pacchetto sicurezza del 2025 segna infatti un irrigidimento delle norme sull’ordine pubblico e il controllo delle forme di dissenso. Tra gli aspetti più discussi ci sono aggravanti per reati commessi durante manifestazioni, norme contro i blocchi stradali, nuove misure contro proteste ambientaliste, maggiore tutela penale per le forze dell’ordine e aumento delle pene legate alle occupazioni.
Molte delle pratiche tipiche delle mobilitazioni sociali — bloccare simbolicamente una strada, occupare uno spazio, interrompere attività pubbliche — vengono trattate come problemi di sicurezza anziché come forme di espressione politica. Norme che colpiscono non soltanto comportamenti violenti, ma anche forme di dissenso pacifico e partecipazione collettiva.
Il Dl 23/2026 contiene poi delle norme in materia di immigrazione, materia classica di intervento in materia di sicurezza. La gestione del fenomeno migratorio negli ultimi anni è sempre stata presa in considerazione quale problema di ordine pubblico, con interventi sempre rivolti al controllo del fenomeno attraverso provvedimenti di tipo repressivo. Il decreto prevede ad esempio l’abrogazione del patrocino a spese dello Stato per lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione o di un procedimento per la convalida del trattenimento presso i centri di detenzione amministrativa. Al contempo introducendo un bonus economico per il difensore che invece si attiva per favorire il rimpatrio volontario del suo assistito.
Tale norma (purtroppo solo questa) è stata oggetto di alcune critiche anche da parte della Presidenza della Repubblica che ha indotto ad emanare un provvedimento correttivo che però non cambia la valenza politica dell’intervento governativo. La nuova norma infatti ha ampliato la platea dei soggetti destinatari dell’incentivo economica per il rimpatrio volontario (non solo avvocati, ma anche legali rappresentanti di associazioni che prestano tale tipo di attività) e ha scollegato la dazione della somma all’ottenimento del risultato (il rimpatrio dello straniero), ma non è intervenuta per ripristinare l’accesso al gratuito patrocinio.
Che modifiche si introducono, invece, rispetto alle possibilità di manifestazione del dissenso?
Nel DL sicurezza 23/2026 questa tendenza si rafforza ulteriormente: il provvedimento amplia ancora gli strumenti repressivi legati all’ordine pubblico e in particolare alla gestione delle manifestazioni. Il nuovo provvedimento infatti introduce una serie di strumenti che rendono più difficile organizzare e partecipare a manifestazioni pubbliche. Tra le misure più discusse c’è la possibilità per le forze di polizia di portare preventivamente in questura persone considerate potenzialmente “pericolose” o problematiche durante una protesta. Si tratta di una sorta di fermo preventivo che può durare fino a dodici ore e che, di fatto, impedisce alla persona fermata di partecipare alla manifestazione. Il punto più contestato riguarda il fatto che questa limitazione della libertà personale può avvenire senza una decisione immediata di un giudice. Inoltre la legge descrive in modo piuttosto generico i motivi per cui una persona può essere considerata pericolosa, lasciando così un ampio margine di discrezionalità alle forze dell’ordine. In pratica saranno gli agenti a decidere chi fermare e chi trattenere in questura.
Un altro aspetto importante riguarda l’estensione del Daspo urbano. Il Daspo nasce inizialmente nel mondo del calcio come “divieto di accesso alle manifestazioni sportive”, pensato per contrastare la violenza negli stadi e limitare l’azione degli ultras violenti. Con il tempo però questo strumento è stato esteso anche ad altri ambiti e oggi viene utilizzato sempre di più anche nei confronti di chi partecipa alle manifestazioni pubbliche.
Il Daspo urbano è una misura preventiva decisa dal Questore che può vietare a una persona di frequentare determinate aree della città o di partecipare a specifiche iniziative pubbliche. Il nuovo decreto amplia ulteriormente questi poteri, permettendo alle autorità di individuare più facilmente zone considerate “sensibili” e di vietarne l’accesso a persone ritenute problematiche. In alcuni casi il provvedimento può essere applicato anche sulla base di semplici segnalazioni delle forze dell’ordine relative a precedenti manifestazioni, senza una vera condanna penale.
Il Daspo rende il controllo molto più immediato e incisivo, perché non passa attraverso un normale processo penale con tutte le garanzie ivi previste. Chi vuole opporsi deve fare ricorso al tribunale amministrativo, affrontando procedure spesso lunghe e costose che possono scoraggiare molte persone.
Il decreto prevede inoltre che chi viene condannato per alcuni reati commessi durante una manifestazione possa ricevere un’ulteriore sanzione: il divieto di partecipare a cortei e proteste per i tre anni successivi. In alcuni casi la persona colpita dal provvedimento può essere obbligata a presentarsi in questura proprio durante lo svolgimento delle manifestazioni a cui non può partecipare. Molti degli strumenti introdotti derivano direttamente dalle norme utilizzate negli stadi contro gli ultras. Strumenti nati per contrastare la violenza sportiva vengono progressivamente applicati anche alla gestione del dissenso politico e sociale.
Il decreto interviene anche sulle regole che riguardano l’organizzazione delle manifestazioni pubbliche. In Italia una manifestazione deve essere comunicata alla questura almeno tre giorni prima. In passato, se questo non avveniva, si rischiava un procedimento penale nei confronti degli organizzatori. Tuttavia era spesso difficile individuare chi fosse realmente il promotore di una manifestazione spontanea. La nuova normativa modifica questo sistema e introduce pesanti sanzioni economiche. Oggi può essere considerato organizzatore anche chi pubblicizza una protesta attraverso social network, gruppi WhatsApp o altre piattaforme digitali, persino private. Questo significa che anche diffondere un messaggio online per invitare persone a partecipare a una manifestazione potrebbe comportare multe molto elevate.
Le sanzioni non riguardano soltanto le manifestazioni non preavvisate. Il decreto punisce anche chi non rispetta le indicazioni imposte dalla questura sul percorso di un corteo oppure chi viene accusato di disturbare il regolare svolgimento di una riunione pubblica o il suo servizio d’ordine. In alcuni casi le multe possono arrivare fino a diecimila euro.
Uno degli aspetti più criticati riguarda proprio il linguaggio utilizzato dalla legge. Espressioni come “presunta pericolosità” o “turbamento del pacifico svolgimento” vengono considerate molto vaghe e quindi facilmente interpretabili. Questo rischia di lasciare alle forze dell’ordine un potere molto ampio nel decidere quando intervenire e contro chi applicare le nuove misure. Il risultato complessivo è un abbassamento della soglia repressiva: lo Stato interviene non soltanto dopo eventuali reati, ma anche prima, sulla base del sospetto che qualcuno possa creare problemi durante una manifestazione. In questo modo il controllo si sposta sempre più dalla punizione dei comportamenti violenti alla prevenzione del dissenso.
Senza dimenticare l’effetto intimidatorio: le persone potrebbero avere paura di partecipare a proteste o manifestazioni per il timore di conseguenze molto pesanti.
Che cosa prevede la legge italiana (D.LGS 160/2011, art. 18; Regolamento 115/2002) che contempla il gratuito patrocinio per le espulsioni delle persone straniere? Cosa è cambiato?
La normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato prevede la possibilità di accesso alla giustizia in maniera gratuita per coloro che sostanzialmente hanno un reddito inferiore ad una certa soglia reddituale (ora di poco superiore a 13.000 euro). Per alcune persone la possibilità di usufruire del patrocinio gratuito invece prescinde da tale soglia reddituale, come le vittime dei reati da “codice rosso” (maltrattamenti in famiglia, reati di violenza sessuale, ecc). L’accesso al patrocinio a spese dello Stato era poi previsto senza vincoli anche nei confronti delle persone straniere destinatarie di provvedimenti espulsivi o di procedimenti per la convalida del loro trattenimento presso i centri di detenzione amministrativa, in considerazione della loro impossibilità di produrre la certificazione attestante il loro reddito e per la mancanza spesso di documentazione in loro possesso accertante l’identità. La disposizione che prevedeva l’accesso automatico dello straniero al patrocinio era disciplinata dall’art. 18 del dlgs 150/2011 e dall’art. 142 del regolamento 115/2002 (normativa sul patrocinio a spese dello Stato). Il decreto 23/2026 è intervenuto abrogando l’art. 142 del regolamento che poneva a carico dello Stato la liquidazione degli onorari dei difensori degli stranieri sottoposti ad un procedimento di espulsione. Questa modifica sembrerebbe eliminare l’accesso al patrocinio per lo straniero espulso a prescindere dalla sussistenza dei criteri generali previsti (limiti reddito ed identificazione).
Perché l’Unione delle Camere Penali definisce il DL 55/2026 come “apologia dell’infedele patrocinio”?
Si tratta di una affermazione che tende a sottolineare che il compito del difensore è quello di tutelare i diritti del proprio assistito. La tutela difensiva non può essere esercitata per garantire un interesse dello Stato, come previsto in caso di attività per il rimpatrio assistito, in netta contrapposizione a quello del proprio cliente (lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione) di rimanere sul territorio nazionale. In questo si risolverebbe l’infedele patrocinio.
Come credi che questi testi possano incidere sull’attività di coloro che operano per tutelare i diritti delle persone straniere, come il Naga?
Il rischio più concreto è che sarà più difficile per lo straniero accedere alla giustizia. I difensori che li assistono diminuiranno (e peraltro non sono già molti) e sarà ancora più difficile per il migrante resistere alle procedure volte al rimpatrio.