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LA RICHIESTA D’ASILO A MILANO – COMMENTO ALLE ORDINANZE DEL TRIBUNALE DI MILANO

Dal 20 ottobre 2021 le domande di protezione internazionale per il territorio di Milano dovevano essere formalizzate presso la Caserma Annarumma in via Cagni 15. Già dall’autunno del 2021 abbiamo iniziato a ricevere presso il nostro Centro Naga Har richiedenti asilo che raccontavano di gravi difficoltà di accesso: una selezione giornaliera, di circa 30 persone, a fronte di un numero crescente di richiedenti asilo che si presentavano davanti agli uffici della Questura, con centinaia di persone che passavano le notti nel parco antistante per garantirsi l’ingresso. A metà dicembre 2022 le modalità sono cambiate nuovamente e l’accesso per presentare la domanda d’asilo è stato consentito a cadenza settimanale (il lunedì mattina con una preselezione effettuata nel corso della notte tra domenica e lunedì, tra le ore 23 e le ore 2), con ingresso di circa 120 persone che ricevevano poi appuntamenti nel corso di quella settimana. A partire da marzo 2023 c’è stato un nuovo cambiamento: l’accesso per presentare la domanda d’asilo è stato consentito ogni due settimane, di martedì mattina.

L’ultima novità è che a partire dal 5 aprile 2023 la richiesta d’asilo a Milano non può più essere più presentata recandosi direttamente in Questura, ma l’accesso deve essere prenotato attraverso la piattaforma, già usata per altre tipologie di appuntamento con la Questura di Milano, chiamata Prenotafacile.

Durante tutto questo periodo abbiamo monitorato la situazione in Via Cagni. Nel corso del monitoraggio abbiamo assistito diverse persone che sono rimaste ferite o hanno avuto malori nel tentativo di accedere agli uffici delle Questura o di mantenere il proprio posto in coda. Sono stati usati lacrimogeni e manganelli. Più di una volta si è reso necessario l’intervento di ambulanze e soccorritori. La presenza di volontarie e volontari del Naga ha anche permesso di raccogliere in loco le manifestazioni della volontà di chiedere asilo delle persone intenzionate a presentarla, che sono poi state inviate via PEC alla Questura di Milano, e ciò costituisce una prova giuridicamente rilevante dell’intenzione di presentare domanda di protezione internazionale. Stiamo anche monitorato la nuova procedura in vigore dal 5 aprile 2023 e i cui dettagli sono descritti nella pagina del sito della Questura di Milano “Prenotazione informatizzata per gli stranieri richiedenti protezione internazionale”, disponibile a questo link: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/118861e074c2109b8284928699.

In sintesi, per accedere agli uffici di Via Cagni, preposti alla ricezione delle domande d’asilo, è necessario effettuare la registrazione sul portale Prenotafacile e prendere un appuntamento per il servizio “Procedure per la presentazione”.

Nel supportare le persone che intendono presentare domanda di asilo alla Questura di Milano (e che hanno un documento identificativo, perchè per chi senza documenti è necessario rivolgersi agli enti individuati dalla Questura di Milano) nell’utilizzo di un portale la cui fruibilità è tutt’altro che semplice, abbiamo constatato che non è data la reale possibilità di prenotare un appuntamento tramite “Procedure per la presentazione”. Già dal 6 aprile, giorno successivo all’inaugurazione della procedura il tentativo di prenotarsi è vano dato che il portale in un primo periodo rispondeva:  “!Al momento non c’è disponibilità di appuntamenti, riprovare più tardi o rivolgersi alla questura di riferimento”; poi “Al momento non c’è disponibilità di appuntamenti. Si ricorda che nei casi di urgenza è sempre possibile rivolgersi alla Questura di competenza per ottenere un appuntamento”; e ora il messaggio è questo “L’ufficio immigrazione ha già calendarizzato tutte le richieste di appuntamenti possibili per la data odierna. Giornalmente, il sistema rende disponibili ulteriori appuntamenti coerenti con la capacità di trattazione dell’Ufficio. Si ricorda che, in casi di urgenza debitamente documentati, occorre presentarsi alla Questura di competenza per gli adempimenti del caso”.

Grazie alle avvocate e agli avvocati che collaborano col Naga, l’attività di monitoraggio ha inoltre permesso di depositare a partire da febbraio 2023 ricorsi ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Milano attraverso i quali è stato richiesto con urgenza l’accertamento della lesione di un diritto soggettivo, visto che non sono stati rispettati i tempi previsti dalle norme italiana ed europea.

La normativa italiana (D.lgs 25/2008) impone il tempestivo accoglimento della manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale e prescrive che il verbale delle dichiarazioni del richiedente asilo venga redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione di volontà di chiedere la protezione, prorogabili di altri dieci in presenza di un elevato numero di domande; va ricordato inoltre che la Direttiva 2013/32/UE impone per la registrazione di tali domande modalità e termini tassativi.

Per quattro dei ricorsi ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Milano si è già espresso riconoscendo il dovere della Questura di Milano di ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale secondo i tempi previsti dalla normativa.

Con l’ordinanza del 28 marzo [ qui ] il Tribunale di Milano ha riconosciuto il dovere della Questura di Milano di ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale secondo i tempi previsti dalla normativa e a non richiedere la prova della sussistenza di elementi non necessari o ulteriori adempimenti non previsti.

Un richiedente asilo, assistito dall’avv. Giulia Rescia e dall’associazione Naga, si era recato in via Cagni ripetutamente, senza poter accedere agli uffici della Questura e aveva anche inviato manifestazione della volontà di chiedere asilo, via PEC. A febbraio 2023 ha quindi proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c.. La Questura di Milano lo ha quindi convocato per l’identificazione. In occasione di quell’appuntamento però la Questura non ha registrato la sua domanda di protezione internazionale, motivando il rifiuto con il fatto che il richiedente non era stato in grado di provare documentalmente la propria dimora! Dato che non aveva dimostrato la dimora a Milano e che a novembre 2022 si era trattenuto per 2 o 3 giorni presso un centro di accoglienza di Asti, – dove era stato trasferito immediatamente dopo il suo sbarco in Italia -, la Questura di Milano, invece di dargli un successivo appuntamento per il C3 e considerandolo irregolarmente soggiornante sul territorio,  gli ha notificato un invito a comparire avanti alla Questura di Torino.

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso, riconoscendo il  diritto del ricorrente a formalizzare la domanda di protezione internazionale e a completare il C3, con conseguente onere della Questura di Milano di ricevere e registrare tale domanda, trattandosi di attività vincolata.

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato dichiarato ammissibile perchè urgente è la necessità di accertare la lesione del diritto soggettivo alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei termini previsti dalla direttiva 2013/32/UE. “Non c’è spazio in questa materia per una discrezionalità dell’amministrazione, tenuta a provvedere affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrarla”, anche perchè la ricezione della domanda da parte della P.A. (polizia di frontiera, questura del luogo di dimora del richiedente) è propedeutica al suo successivo esame da parte della Commissione Territoriale e, soprattutto, al successivo diritto del richiedente asilo a ricorrere in via giurisdizionale in caso di provvedimento negativo della Commissione. “La mancata ottemperanza della Pubblica Amministrazione alla citata normativa preclude in radice al ricorrente di ottenere qualsivoglia tutela giurisdizionale del diritto fondamentale di cui è titolare”.

Il Tribunale inoltre ha affermato che non trova fondamento la mancata accettazione da parte della Questura della domanda di protezione internazionale sul presupposto dell’asserita dimora del ricorrente presso il Comune di Asti.

“Dalle norme sopra citate si ricava chiaramente l’assenza di discrezionalità in capo alla Questura la quale – senza poter richiedere la prova della sussistenza di elementi non necessari o ulteriori adempimenti non previsti a tal fine dal legislatore – è chiamata a ricevere la richiesta di protezione a fronte della semplice manifestazione della volontà del cittadino straniero di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale”.

Infine, il tribunale ha anche riconosciuto la sussistenza del pericolo dato che fino alla registrazione della domanda di protezione internazionale, il ricorrente risulta irregolare nel territorio dello Stato e conseguentemente esposto al rischio di espulsione e di trattenimento nei centri di identificazione e rimpatrio proprio in conseguenza dell’emissione dell’ordine di espulsione.

Per altri due casi, con ordinanze del 5 aprile 2023 [ qui l’ordinanza e qui l’ordinanza ] il Tribunale di Milano ha riconosciuto il dovere della Questura di Milano di ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale secondo i tempi previsti dalla normativa.

Due richiedenti asilo, assistiti dall’avv. Daniela Vigliotti e dall’associazione Naga, si erano recati in via Cagni ripetutamente, senza poter accedere agli uffici della Questura e avevano anche inviato manifestazione della volontà di chiedere asilo, via PEC. A febbraio 2023 hanno quindi proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo di accertare il loro diritto alla formalizzazione della domanda di rilascio di un permesso  di soggiorno per richiesta asilo e l’attivazione delle misure di accoglienza.

Anche in questi casi il Tribunale di Milano ha riconosciuto la totale assenza di discrezionalità amministrativa in capo alla Questura nell’attività di ricezione, di formalizzazione e di registrazione delle domande di asilo; “pertanto, può pacificamente ritenersi si tratti di una attività vincolata”.

“È, dunque, evidente” scrive il Tribunale “che la ricezione della domanda da parte della P.A. è propedeutica al suo esame da parte della Commissione Territoriale e, soprattutto, al successivo diritto del richiedente asilo a ricorrere in via giurisdizionale in caso di provvedimento negativo della Commissione. La mancata ottemperanza della Pubblica Amministrazione alla citata normativa preclude in radice  al ricorrente di ottenere qualsivoglia tutela giurisdizionale del diritto fondamentale di cui è titolare”.

Il Tribunale osserva poi come la Questura di Milano non abbia assunto “alcuna decisione in grado di facilitare la presentazione della richiesta di asilo onde evitare il formarsi di infinite code notturne al di fuori della sede di via Cagni (di cui anche gli organi di stampa hanno dato evidenza, oltre a svariate associazioni a tutela dei diritti dei migranti) […] In tal modo si è cagionato un illegittimo intralcio all’accesso alla procedura di asilo. Il mancato assolvimento da parte della Pubblica amministrazione, rappresenta, pertanto, un ostacolo all’esercizio di un diritto inalienabile e costituzionalmente garantito dall’art. 10 comma 3.”

Il Tribunale di Milano rileva anche che gli ostacoli e i ritardi nell’accesso alla procedura di asilo rappresentano alcuni degli elementi presi in considerazione nel contesto delle verifiche circa l’esistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo (ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento UE n. 604/ 2003) e che tali ostacoli comportano anche l’aggravamento delle condizioni mediche per chi, come uno dei ricorrenti, ha problemi di salute e non può accedere al supporto sanitario garantito per i richiedenti asilo. Infine, conseguenze immediate e dirette degli ostacoli frapposti all’accesso alla procedura di asilo sono: l’essere esposti ad una condizione di irregolarità sul territorio nazionale, che rende passibili di espulsione, e il non poter accedere ai servizi essenziali minimi e alla ricerca di un lavoro ed alla formazione (consentiti ai sensi dell’art. 22 d. lgs. n. 142/2015) .

Il Tribunale di Milano ha dunque accolto i due ricorsi, ordinando alla Questura di Milano di ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

Infine, con l’ordinanza del 9 maggio 2023 [ qui ], il Tribunale di Milano si è espresso anche in merito alla nuova procedura che prevede la prenotazione di un appuntamento tramite Prenotafacile, definendo tale sistema “inadeguato” e disponendo che la Questura di Milano proceda alla ricezione della domanda di protezione secondo i tempi previsti dalla normativa.

Un richiedente asilo, assistito dall’avv. Giulia Rescia, si era recato in via Cagni ripetutamente, senza poter accedere agli uffici della Questura, da fine gennaio 2023, e aveva anche inviato manifestazione della volontà di chiedere asilo, via PEC. A fine febbraio proponeva dunque ricorso ex art. 700 c.p.c. per chiedere che la Questura di Milano provvedesse all’immediata registrazione formale della domanda di protezione internazionale.

Il Ministero dell’Interno si costituiva segnalando la nuova procedura di prenotazione appuntamento tramite Prenotafacile. Per questo motivo il ricorrente provava ripetutamente a prenotare tale appuntamento senza riuscirvi, perchè non erano mai disponibili date presentare la domanda d’asilo: il sistema rimandava avvisi quali “Al momento non c’è disponibilità di appuntamenti, riprovare più tardi o rivolgersi alla questura di competenza”, o “Soglia massima di richieste superata”.

Il Tribunale di Milano ha osservato che “la prassi in precedenza stabilita dalla Questura di Milano per far fronte allo stragrande numero di domande, segnalata da plurime associazioni allo stesso Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati come non solo inadeguata rispetto al dato numerico, ma addirittura tale da creare forti rischi per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la salute, è stata sostituita dalla stessa Questura con il sistema informatico denominato PrenotaFacile, che tuttavia si rivela inadeguato […] Gli accessi documentati nella specie, effettuati il 2 maggio 2023 alle ore 12,31, il 4 maggio 2023 alle ore 12,56 e il 5 maggio 2023, alle ore 8,49 ne danno prova lampante.

“In questa situazione, nella quale il ricorrente ha dimostrato personalmente di avere tentato di utilizzare proprio il sistema introdotto dagli uffici e di non avere ottenuto, senza sua colpa, il risultato sperato, il ricorso deve essere accolto”.

Foto di EKATERINA BOLOVTSOVA

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