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L’udienza di convalida nel CPR: un modulo prestampato.

Ritorniamo su una delle criticità relative al diritto di difesa che avevamo evidenziato nel nostro report ‘Al di là di quella porta’(leggi qui) per dare conto di una recente ordinanza della Corte di Cassazione (leggi qui) che rendiamo pubblica per metterla a disposizione di chi volesse usarla come precedente. Il provvedimento corrobora quanto dicevamo in relazione alle udienze di convalida del trattenimento nel CPR svolte presso gli Uffici del Giudice di Pace.

In particolare, ci eravamo soffermati sul tempo brevissimo che viene dedicato a questo passaggio di controllo giurisdizionale relativo alla possibilità di privare una persona della sua libertà.

Il ricorso contro il decreto era stato proposto dall’avvocato Sergio Biondino che collabora con il Naga nell’attività di assistenza legale ai trattenuti nel CPR di via Corelli, svolta principalmente attraverso il centralino SOS CPR.

L’ordinanza 5800/2024, censurando la carenza di motivazioni nel decreto di convalida emesso dal Giudice di Pace, evidenzia come tale provvedimento sia stato emesso usando un modulo prestampato nel quale le motivazioni consistono nella premessa, ‘preso atto dell’attestazione del suddetto Questore che presentano gravi difficoltà’, seguita da due opzioni altrettanto stringate: ‘gli accertamenti in ordine all’identità e alla nazionalità del medesimo’ e ‘l’acquisizione dei documenti per il viaggio’.

Dove il ‘medesimo’ è la persona di cui si autorizza il trattenimento per ulteriori 30 giorni. Il campo di testo libero, nel quale Il Giudice avrebbe dovuto personalizzare la motivazione in riguardo al caso concreto della persona trattenuta, viene semplicemente barrato.

La Corte di Cassazione definisce la motivazione così composta ‘del tutto apparente, insufficiente a rendere conto delle ragioni per cui viene prorogata una misura incidente sulla libertà personale’.

Di seguito argomenta con le motivazioni giuridiche che hanno determinato la decisione di annullare il provvedimento facendo leva, innanzitutto, sull’articolo 13 della Costituzione di cui richiama il primo e secondo comma:

“La libertà personale è inviolabile.”

“Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.”

Lasciando, a chi volesse leggere il testo dell’ordinanza, l’approfondimento delle ulteriori censure della Corte, ci limitiamo a evidenziare come, per i cittadini stranieri trattenuti nel CPR, le garanzie costituzionali relative alla loro libertà personale vengano sistematicamente ignorate e che questa sia una conseguenza inevitabile quando, di un diritto così delicato, si decide in un’udienza lunga cinque minuti e conclusa con un decreto costituito da un modulo prestampato che recepisce quelle argomentazioni che la Questura, proponendo la proroga del trattenimento, non ha nemmeno bisogno di esprimere.

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