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Sanatoria 2012: novità e chiarimenti

 

Schema sulle novità introdotte dalla Circolare Congiunta Interno e Lavoro del 10.07.2013

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Il Commento dello Sportello Legale

Con
il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, pubblicato in pari data sulla
Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte alcune significative novità in
materia di emersione 2012.

Con la
circolare congiunta del 10 luglio 2013 (allegata), il Ministero dell’interno e
quello del lavoro hanno fornito i primi chiarimenti al riguardo e, nel
contempo, delineato modalità operative al fine di accelerare la trattazione
delle domande presentate.

Vediamole:

1. Datori di lavoro in “black
list”

 

Fra i vari requisiti ostativi che la norma
sull’emersione fissava, vi era quello del datore di lavoro che avesse
partecipato a vecchi decreti flussi o a precedenti sanatorie, senza poi
sottoscrivere il contratto di soggiorno ovvero successivamente assumere il
lavoratore straniero.

Era però data la possibilità, al datore di lavoro, ove
avesse presentato domanda di emersione 2012, di poter giustificare il
comportamento omissivo qualora però vi fosse a monte una causa di forza
maggiore.

E’ probabile che, nella trattazione delle domande di
emersione prima che intervenisse l’odierna circolare, le Direzioni territoriali
del lavoro (DTL) abbiano assunto un atteggiamento rigido, esprimendo un parere
negativo e obbligando gli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI) a notificare
i conseguenti preavvisi di rigetto.

L’attuale circolare interviene sul punto, invitando le
DTL ad adottare una linea più flessibile, improntata a principi di
ragionevolezza e buona fede, in merito all’esame delle giustificazioni addotte
dal datore di lavoro. Tale apertura, però, non si estende ai casi in cui il
comportamento omissivo risulti essere ricorrente in relazione al medesimo
datore di lavoro.

Ma vi è di più.

La circolare invita le DTL a voler riprendere in mano i
pareri negativi già espressi, che dovranno essere opportunamente modificati,
qualora, alla luce dei nuovi criteri di controllo, l’esito risulti essere
positivo.

 

2. Domande respinte per
motivi riferibili unicamente al datore di lavoro

 

Qualora la domanda sia stata respinta per cause
imputabili esclusivamente al datore di lavoro

(ad esempio: reddito insufficiente, assenza permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, penale, “black list”), la circolare precisa
che la notifica di rigetto inviata al lavoratore [1]
verrà integrata dalla convocazione del lavoratore stesso presso il SUI
.

Il SUI, una volta verificato che tutte le somme,
che la norma sull’emersione poneva a carico del datore di lavoro ai fini
dell’accoglimento della domanda [2],
siano state effettivamente versate, nonché accertatosi, dalla documentazione
prodotta dal lavoratore, che quest’ultimo fosse presente in Italia prima del
31 dicembre 2011, procederà al rilascio, a beneficio del lavoratore, della
richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

ATTENZIONE: il rilascio del permesso di soggiorno per attesa
occupazione non è automatico. Il fatto che la domanda sia stata respinta
per cause ascrivibili unicamente al datore di lavoro non costituisce, da solo,
motivo sufficiente al rilascio del permesso di soggiorno. Occorre un quid in più. Fermo restando la
sussistenza dell’evento negativo del rigetto, in aggiunta a ciò il SUI deve
comunque effettuare la sua attività di controllo e solo all’esito positivo di
detto controllo, verrà consegnato al lavoratore il modello 209 da presentare
presso l’ufficio postale. L’attività di controllo del SUI è tesa a
verificare che: 1) il lavoratore sia presente in Italia prima del 31 dicembre
2011; 2) il datore di lavoro abbia versato i mille euro di forfait e gli
arretrati di retribuzioni, tasse e contributi.

I procedimenti penali e amministrativi a carico del
lavoratore si archiviano, mentre quelli a carico del datore di lavoro verranno
riattivati.

La circolare si occupa anche dell’ipotesi, vertente sul pregresso,
ove, non essendoci all’epoca la norma poi introdotta dal decreto legge n. 76,
il SUI si fosse limitato – e
diversamente non avrebbe potuto fare – a notificare al lavoratore il semplice
provvedimento di rigetto.

Sul punto, la circolare richiama le Prefetture a
procedere, non prima di essersi accertate che il motivo di diniego sia
collegato unicamente alla posizione del datore di lavoro, alla convocazione del
lavoratore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa
occupazione.

 

3. Cessazione del rapporto di lavoro e assunzione da parte
di un nuovo datore di lavoro

 

a.Qualora il
rapporto di lavoro, oggetto di domanda di emersione, dovesse cessare prima
che sia completata la procedura di regolarizzazione
, spetterà al
lavoratore, al pari della casistica precedente, il rilascio del permesso di
soggiorno per attesa occupazione
. All’atto della convocazione delle parti
(lavoratore e datore di lavoro) presso il SUI, quest’ultimo verificherà che il
lavoratore sia presente sul territorio italiano prima del 31 dicembre 2011.

Per quanto riguarda il versante
“datore di lavoro”, la circolare precisa che quest’ultimo:

  • è
    obbligato a inviare al SUI e all’INPS la comunicazione di cessazione del
    rapporto di lavoro;
  • è
    responsabile, dal momento stesso in cui ha presentato la domanda di emersione,
    per il pagamento del contributo forfetario nonché delle somme dovute a titolo
    retributivo, contributivo e fiscale sino alla data di comunicazione della
    cessazione del rapporto di lavoro. A tale proposito, al fine di verificare se
    si debba procedere o meno alla riattivazione dei procedimenti penali e
    amministrativi aperti a carico del datore di lavoro, la circolare impone al SUI
    l’onere di effettuare l’attività di controllo sulla posizione del datore, e in
    particolare di accertarsi che tutte le somme da lui dovute siano state
    effettivamente versate.

b. Qualora,
invece, il lavoratore fosse stato assunto da un nuovo datore di lavoro,
di tale evento il lavoratore stesso dovrà darne notizia alla Questura, allorché
si presenterà per lasciare le sue impronte, così da poter ottenere un permesso
di soggiorno per lavoro subordinato.
Per far ciò, il lavoratore dovrà avere
con sé la copia della comunicazione obbligatoria d’assunzione con il nuovo
datore di lavoro, che dovrà essere esibita presso gli sportelli della Questura

4. Requisito reddituale
– datori di lavoro domestico

 

La
circolare individua alcune soluzioni per velocizzare l’iter delle
pratiche afferenti la regolarizzazione dei lavoratori domestici.

Uno
dei problemi maggiormente avvertiti, in sede di controllo, era quello della soglia
reddituale
. Ebbene, proprio su tale specifico punto, la circolare offre
delle alternative per uscire dallo stato d’impasse.

  • La
    prima. Nel caso di redditi congiunti di più familiari, qualora la DTL
    abbia espresso parere positivo ma con riserva, spetterà al SUI sciogliere la
    riserva provvedendo al controllo della documentazione prodotta successivamente,
    relativa alla certificazione reddituale. Viene poi aggiunto che qualora la
    documentazione, successivamente prodotta, non dovesse risultare idonea, il SUI
    provvederà all’inoltro di detta documentazione alla DTL per la relativa
    valutazione.
  • La
    seconda. Viene sconsigliato, ove si sia in presenza di assunzione di
    più lavoratori domestici da parte del medesimo datore di lavoro, il metodo
    della mera moltiplicazione della soglia legale dei ventimila euro
    per il
    numero dei lavoratori domestici, oggetto di regolarizzazione, preferendo ad
    esso, invece, una valutazione più accorta, nell’ottica del “caso per caso”,
    maggiormente rispondente al profilo reddituale del datore di lavoro e più
    aderente alla realtà.

5. Badanti

 

Sul
versante “badanti” la circolare si sofferma sulla documentazione attestante
il bisogno di assistenza
, che costituiva il requisito a monte per poter
procedere alla regolarizzazione di tali lavoratrici.

La
certificazione medica attestante la necessità di assistenza, da parte di
una o più badanti, potrà consistere o in una attestazione in tal senso rilasciata
dal medico di famiglia iscritto al SSN o nel provvedimento di riconoscimento
dell’invalidità civile.

Qualora,
però, fosse assente la certificazione medica, la domanda sarà
trattata alla stregua di una domanda di regolarizzazione di lavoratore
domestico (non badante), con l’invio pertanto della domanda stessa alla DTL ai
fini del riscontro della soglia reddituale.

6. Certificato di
idoneità alloggiativa

 

Si
precisa che non può costituire motivo ostativo, all’accoglimento della
domanda, la sola mancanza di idoneità alloggiativa
. La circolare precisa
che il certificato di idoneità alloggiativa costituisce un requisito essenziale
del solo contratto di soggiorno e, peraltro, anche su tale versante, non ne è
richiesta la sussistenza ma la mera richiesta di certificazione della idoneità
alloggiativa (è quello che avviene di norma nell’ambito delle procedure di
ingresso da decreto flussi).

La
conclusione cui giunge la circolare è quindi la seguente: il SUI è tenuto sì
a chiedere l’idoneità alloggiativa ma essa non può essere considerata da sola
quale motivazione per un rigetto della domanda.

Può essere infine
utile riepilogare i termini di durata dei permessi di soggiorno ottenibili
dall’emersione 2012:

 

Tipologia di permesso

Durata

note

permesso di soggiorno per attesa occupazione

1 anno

a
seguito delle modifiche apportate dalla riforma “Fornero”

permesso di soggiorno per lavoro subordinato
in presenza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

1 anno

 

permesso di soggiorno per lavoro subordinato
in presenza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

2 anni

 

[1] Le FAQ del 2012 stabilirono che tutti gli atti, afferenti la sanatoria,
compresi quelli interlocutori dovevano essere inviati contestualmente sia al
datore di lavoro che al lavoratore.

[2] contributo forfetario +
arretrati retributivi + arretrati fiscali + arretrati contributivi.

Scarica la Circolare Congiunta Interno e Lavoro del 10.07.2013

Scarica il commento dello sportello legale

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